A Fiuggi l’atletica italiana ha deciso la sua governance per il prossimo quadriennio.
Buon lavoro al nuovo consiglio federale.
Per quanto ci riguarda rimane il problema di uno statuto che, a nostro parere, palesa in almeno due punti, decisioni che il commissario ad acta non poteva prendere.
Le lasciamo al vostro giudizio.
L’articolo 22 comma 6 dello statuto del Coni recita:
“Su richiesta dell’ente interessato la giunta nazionale del Coni nomina commissario ad acta nelle federazioni sportive nazionali per procedere alle modifiche statutarie…
Ci chiediamo perché non sia stata convocata un’assemblea straordinaria per le modifiche allo Statuto, quando e perché, sia stato richiesto dalla Federazione la nomina di un commissario ad acta per procedere alle modifiche statutarie, dato che c’erano tutti i tempi per provvedere, così come hanno fatto altre federazioni.
Punto 1 In relazione principi che regolano la eleggibilità delle cariche federali
il principio fondamentale numero 7 “principio della eleggibilità delle cariche federali” è stato modificato in occasione del consiglio nazionale del Coni il 5 giugno 2024, in particolare stabilendo che il sistema in atto fino a quel momento in FIDAL non andava più bene perché il sistema dei voti multipli in relazione alle candidature in vigore fino a quel momento veniva cancellato dall’estensione del punto 7.1.6 che recita:
“Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono prevedere nei propri statuti l’obbligo di sottoscrizione delle candidature da parte di associazioni e società, di atleti e di tecnici, aventi diritto a voto. Ove previsto, gli statuti stabiliscono un numero di sottoscrizioni da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, che non può superare, complessivamente, le seguenti percentuali del numero totale delle associazioni e società aventi potere votativo….”
Il Commissario ad Acta ha tradotto questa norma nel nostro Statuto:
La dichiarazione di presentazione di candidatura a Presidente Federale deve essere sottoscritta da parte di associazioni e società, atleti e tecnici aventi diritto a voto che rappresentino complessivamente….
Quindi, mentre nel vecchio statuto (VOTATO DALL’ASSEMBLEA DELLE SOCIETÀ nel 2015), esisteva un minimo (10%dei voti) ed un massimo (30%dei voti), il Commissario ad Acta sulla POSSIBILITÀ che davano i nuovi principi ispiratori, e sul TETTO MASSIMO inserito dal CONI, ha scelto di applicare SOLO IL TETTO MASSIMO, violando la volontà delle società espressa nel 2015.
IL COMMISSARIO AD ACTA NON HA IL POTERE DI DECIDERE UNA QUOTA TRA ZERO E 300 MA SOLO QUELLO DI IMPORRE ALL’ASSEMBLEA CHE DEVE SCEGLIERE TRA ZERO E 300. AL MASSIMO, PER SIMILITUDINE CON IL VECCHIO STATUTO POTEVA INSERIRE UNA QUOTA MINIMA ED UNA MASSIMA.
Punto 2 In relazione al numero dei mandati
Statuto FIDAL in vigore prima delle modifiche del commissario ad acta
articolo 28 comma 6 PRESIDENTE REGIONALE
Chi ha ricoperto per la carica di presidente per tre mandati non è rieleggibile
Nuovo statuto
articolo 28 comma 6 PRESIDENTE REGIONALE
Per coloro che hanno ricoperto ricoperto la carica di presidente regionale in caso di candidature successive al terzo mandato sia applica quanto previsto l’articolo 36 comma due ter
articolo 36 comma 2 ter REQUISITI ELEGGIBILITÀ
I presidenti degli organi direttivi territoriali regionali in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo sono eletti alle condizioni stabilite dall’art. 16 comma 2, del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e ss.ss. In tale ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto.
La norma in relazione al numero dei mandati fu ampiamente discussa in occasione dell’assemblea straordinaria per lo statuto il 25 gennaio 2015 la limitazione a due consecutivi per il presidente nazionale e a tre per il presidente regionale fu una scelta delle società che in tal modo decisero di favorire il rinnovo della classe dirigente.
Nel 2015, esattamente come oggi, non eravamo in presenza di una legge che limitasse il mandato dei Presidenti regionali. Quindi fu una libera scelta delle società e anche oggi SOLO l’assemblea delle società poteva modificare quell’articolo, ricordiamo, con la maggioranza qualificata dei ¾ e non come avvenuto in Consiglio Federale con la maggioranza semplice di 8 a 5.
ANCHE IN QUESTO CASO, IL COMMISSARIO AD ACTA NON AVEVA IL POTERE DI DECIDERE UNA MODIFICA CHE NON ERA IMPOSTA DA NESSUN ARTICOLO DI LEGGE.